Le OFFERTE e le DONAZIONI, per le quali verrà rilasciata regolare ricevuta, possono essere effettuate:

BONIFICO BANCARIO

IBAN IT80 O 05696 01618 000004038X16
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LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedur- re dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

  • ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione: 

  • tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
  • rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

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